La norma stabilisce (art. 2043 del cod.civ.): qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Nella professione medica si ha colpa quando l’evento, non voluto dal soggetto medico, è imputabile a negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di leggi e regolamenti. Il medico risponde non solo di errato intervento ma anche di errata diagnosi e di errate cure.
Per ottenere il risarcimento del danno, il cliente o committente, deve provare di essere stato danneggiato. In ambito civile, la prescrizione dell’evento dannoso subito dal paziente è di 10 anni.